Statuto dell’organizzazione di volontariato
La Pica Giardino Botanico odv
C:F: 91023730368
Art. 1
Costituzione, denominazione e sede
1) E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata ‘La Pìca giardino botanico ODV ’ con sede
fiscale nel Comune di Mirandola, via Cazzuola,1 e sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro in via
Imperiale 650. Con tale denominazione l’associazione si rivolgerà al pubblico.
2) Il patrimonio dell’associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell' attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.
3) E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo
3) La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2
Scopi e attività
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante
lo svolgimento in favore di terzi attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività
di volontariato dei propri associati.
Ai sensi dell’art 5 del codice del terzo settore l’associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti
settori:
2) Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza
collettiva, l’Associazione si propone:
3) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate
in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente,
anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal codice del terzo settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualunque rapporto di lavoro a favore dell’associazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente
statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate
dal proprio Comitato direttivo.
Art. 3
Risorse economiche
1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività
da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) altre entrate consentite dalla normativa di settore.
2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito fra i soci né
durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato
per lo svolgimento dell'attività statuaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità scientifiche, civiche,
solidaristiche e di utilità soci
3) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre
di ogni anno.
4) Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile
Art. 4
Soci
1) Il numero degli aderenti è illimitato.
2) All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di
perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri:
eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente
connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si propone. Possono
essere soci sia persone fisiche[FM1] , sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
3) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori, le persone che ne facciano richiesta ed enti del terzo
settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il
presente statuto.
4) In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata
dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 4. Non
sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di
esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'ammissione a socio avviene a seguito di domanda scritta.
2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere
motivate.
La delibera di reiezione è impugnabile di fronte all’assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione
della stessa.
L’assemblea si pronuncerà sull’impugnazione al primo incontro utile.
3) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
4) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per anni 2
b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
5) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
6) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 6
Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
organi associativi.
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa .
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto fin dal momento dell’ammissione a socio;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione
dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta.
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà
dell'Associazione.
Art. 7
Organi dell'Associazione
1) Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei soci;
b) il Comitato direttivo;
c) l’organo di controllo (Eventuale)
d) il Collegio dei probiviri;
e) il Presidente.
2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
Salvo per i componenti dell’organo di controllo iscritti all’albo dei revisori se nominati.
Art. 8
L'Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni
da essa assunte provvede il Comitato direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota
associativa dell’anno in corso. (Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre
membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in
assenza di entrambi da altro membro dell’Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da
recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi
almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
nomina e revoca i componenti dell’Comitato direttivo;
approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
elegge eventualmente i membri del Collegio dei Probiviri e adotta eventuale azione di revoca di tale
Organo;
si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione;
si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Comitato direttivo;
fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
nomina l’eventuale organo di controllo;
destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e
sullo scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della
metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e
il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una
terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in
merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato
direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 9
Il Comitato direttivo.
1) Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a
quindici nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.-
I membri dei Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati maggiorenni.
2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato decadano dall'incarico,
il Comitato direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono
in carica fino allo scadere dello stesso comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può
nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale
ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice‑Presidente e un Segretario.
4) Al Comitato direttivo spetta di:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
b) predisporre il bilancio consuntivo;
c) nominare il Presidente, il Vice‑Presidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice- presidente e, in
assenza di entrambi, dal membro più anziano.
6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno,
o quando almeno la metà più uno dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno.7..giorni prima
della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di tutti i membri dei Comitato.
8) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e
da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Art. 10
Il Presidente
1) Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea
dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice‑Presidente o, in assenza, al membro
anziano.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i
poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
4) Il potere di rappresentanza del presidente è generale le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai
terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 11
Collegio dei probiviri
1) Il Collegio dei probiviri è composto da. 2 membri nominati dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi.
2) Il Collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di
singoli Soci valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci o dagli Organi dell'Associazione,
proponendo i provvedimenti del caso al Comitato direttivo o all'Assemblea.
3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi
dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
Art. 12
Organo di controllo
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
L’Organo di Controllo,può essere anche monocratico e se nominato:
vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento;
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della
revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito
registro;
Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
Al ricorrere dei requisiti legali può esercitare la revisione legale
Attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
vi mando il nuovo statuto corretto
Art. 13
Scioglimento
1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore,
secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.
Art. 14 –
Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme
di legge vigenti in materia.
Norme transitorie
Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.
Il presente verbale e allegato statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore in quanto si tratta di modifica statutaria resa obbligatoria da adeguamento normativo a seguito del quale l'associazione intende passare da Onlus ad organizzazione di volontariato.
Via Imperiale 650
41038 S. Felice sul Panaro (MO)
Per informazioni sull'associazione,
progetti, visite guidate e aggiornamenti
sulle attività, chiama la segreteria:
Cell. 349 88 68 512
e-mai: info@giardinolapica.it
La Pica Giardino Botanico O.D.V. è una
organizzazione di volontariato riconosciuta.
Opera in convenzione con Unione Comuni
Area Nord e centro di Educazione Ambientale
Ceas La Raganella, e con l’Università
agli studi di Modena e Reggio Emilia
per tirocini universitari.
Nel 2013 ha ottenuto l’accreditamento
dal Ministero dell’Università e la Ricerca.
Vieni a visitarci quando vuoi, il giardino è sempre aperto
Per scolaresche o visite guidate su appuntamento
info@giardinolapica.it
Eleonora: 320-8316163
Un grazie di cuore per le fotografie del giardino a Raffaella Iossa
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